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Senza importunar lor Signori (1/14)
Per ciò di
cui ‘accusato’, cioè di aver offeso, o meglio di aver esercitato il dono raro
della Ragione accompagnata dall’Intelletto, e da diverso intendimento circa i
parametri della Vita, adopero di nuovo l’‘offesa’ dacché taluni per offesa
intendono Verità tacitata, per poter così smascherare la parte lesa
nell’esercizio fraudolento della Legge, o almeno, del falso intendimento unito
allo scorretto esercizio della stessa, giacché qualcuno pensa ad uso e consumo
del privato cittadino e non della comunità intera.
Specifico,
per ‘privato cittadino’ ‘intendesi’ colui e coloro che con l’improprio
esercizio dei suoi capitoli non rapportandoli al valore collettivo della
verità, tendono ad farne un personale esercizio ginnico, inscenando frodi e
misfatti, a danno della vittima, e altresì, cosa ancor peggiore, richiamandosi
poi nei termini della Legge.
(ti prego
amor mio non cadere mentre corri per poi incolparmi del tuo 'difettevole' cammino!)
In queste
quote - di rimando rispondo - …signor mio, impossibile un frutto così raro e
proibito, un frutto semplice e saporito, anche se piccolo acerbo aspro o a
forma di granata, più noto melograno, impossibile coltivare questa delizia;
regnano more, buone radici fiori rari, cervi e ottimi arbusti, piante mozzate,
e falegnami inerpicati per alti rami in ragione dell’eterno focolare.
…Impossibile
coltivare tantomeno rubare una mela, meglio la patata, un tubero sì saporito
grande o piccolo dolce sfamare ed appagare ogni appetito con cui proseguire
codesto cammino, mentre loro signori, dotti allevatori e coltivatori adoratori
di uno strano Dio, lo cercano in ricordo della Legge della nota parabola, per
poi dire e riferire al sommo Capo, di averlo incontrato forse senza mascherina
alcuna vicino al rifugio non ancora stalla, ed accompagnato, precisano, da una
strana Natura…
Ed il
popolo in odor di Legge a difesa dell’intero gregge, sperava che almeno quella
con cui accompagnato reclamasse ululato e richiamarsi al senso della comune
Legge, così altamente interpretata nonché applicata!
Ed altresì
si prega di non far baccano e di non parlare e/o offendere aggredire ed imprecare
altro dio eccetto quello pregato in nome e per conto delle Tavole tavolate
rettamente e devotamente interpretate… perBacco questo non capisce niente!…
Proviamo a leggerne qualcuna solo per dire loro che anche se il tutto rinforzato con la pietra è giusto non scagliarla fuor di mano non essendo neppure Golia (ma un povero pagano con mascherina), quello cioè assiso un po’ più in alto o in basso, sapete dipende molto dai punti di vista, per contare l’intero gregge uno ad uno e farne retta pecunia di pontida…
Lui di
Legge davvero se ne intende, ed assieme a ‘Facciatonda’, colei anche detta ‘parte
offesa’, congiuntamente in odor di matrimonio, promettono vendetta; in Verità
dono a loro giusta benedizione, di rimando gli rispondo con una Rima, sia
benedetto il vostro amore, ai Promessi Sposi mai sia vietato questo passo di
danza proibito…
Magari è
bene rispettare i dovuti orari della Ragione!
A noi la
veglia della festa con la quale si propizia il senso della Legge intera…
Speriamo
solo non facciano alba, e dalla notte procedano alla successiva ancora, ed
ancora una…
Sino alla
spiaggia della Vela…
Non imprechi per favore!
2. Salvo
che il fatto costituisca il reato previsto all’articolo 640-bis, chiunque
mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute,
consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
3. Concussione – 317 c.p. Il pubblico
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la
reclusione da sei a dodici anni.
4. Corruzione per l’esercizio della funzione– 318 c.p. Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
5. False comunicazioni sociali – art. 2621
c.c. / Fatti di lieve entità - art. 2621-bis cc Fuori dai casi previsti
dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o
al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la
cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti
con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica
anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
6. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle
società indicate nel comma precedente sono equiparate:
A) le
società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una
richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano
o di altro Paese dell’Unione europea;
B) le
società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema
multilaterale di negoziazione italiano;
C) le
società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione
europea;
D) le
società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di
terzi.
7. Associazione a delinquere – art. 416, a
esclusione del sesto comma, c.p. 1. Quando tre o più persone si associano allo
scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre
a sette anni.
A. Per il
solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a
cinque anni.
B. I capi
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
C. Se gli
associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la
reclusione da cinque a quindici anni.
D. La pena
è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
8. Associazione di tipo mafioso – art.
416-bis c.p. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da
tre o più persone, è punito con la reclusione da 10 a 15 anni. Coloro che
promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo,
con la reclusione da 12 a 18 anni. L’associazione è di tipo mafioso quando
coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque
il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti
e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per
altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o
di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se
l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni nei
casi previsti dal primo comma e da 15 a 26 anni nei casi previsti dal secondo
comma.
L’associazione
si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di
cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le
pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei
confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso.
9. Scambio elettorale politico – mafioso –
art. 416-ter c.p. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le
modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione
o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di
procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
10. Inquinamento atmosferico – d.lgs.
152/2006, art. 279 2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori
limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli
Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni
altrimenti Allegato 1 - Modello di Organizzazione e Gestione Aggiornamento –
Luglio 2018 60 imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è
punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Se i
valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione
integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che
disciplina tale autorizzazione.
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