giuliano

domenica 9 febbraio 2020

IL NUOVO FEUDALESIMO (2) (Racconti d'Archivio) [10]
















Precedente capitolo:

Il nuovo Feudalesimo













Facciamo ora un'escursione nel linguaggio dell'economia.
Nel 2002 un saggio intitolato 'Inadeguatezza delle definizioni' esamina, tra l'altro,
l'aspetto della 'servilizzazione' del lavoro produttivo (modus operandi identico e
per nulla mutato dal contesto socio-politico del vassallaggio medievale...): laddo-
ve il termine richiama immediatamente, per associazione voluta, la nozione feuda-
le di 'servitù della gleba'.

"Nel nuovo modo di lavorare occorre un alto tasso di fedeltà agli obiettivi dell'-
impresa: chi ha il privilegio di poter lavorare con un contratto durevole nel tem-
po deve dimostrarsi totalmente disponibile ai cambiamenti di umore interni all'-
impresa, alle oscillazioni produttive indotte dalle variazioni della domanda.
Si sta passando da un regime in cui il mercato del lavoro i diritti sociali dei lavo-
ratori avevano una validità quasi universale, protetti da norme giuridiche solide e
durature, in cui i diritti dei lavoratori sembrano gradualmente svanire sotto l'in-
calzare delle esigenze e delle contingenze economiche (o peggio ancora di stato).
La regolamentazione di tipo normativo del mercato del lavoro nel post-fordismo
lascia il posto ad una sorta di 'feudalesimo industriale' (su cui la politica costruisce
i motivi della suo dispotico asservimento travestito da progressismo democratico
per superiori interessi di stato....)......
Mentre la fabbrica (e non solo....) diventa luogo della precarietà, della frammen-
tazione, della differenziazione di ceto, di razza, di sesso, dell'assenza di diritti uni-
versali......".




Qui la procedura analogica che mette in comunicazione 'rapporti feudali e rap-
porti industriali post-fordisti' è assai più completa e totalizzante, per così dire,
rispetto alle procedure che abbiamo visto operanti negli esempi precedenti.
La stessa terminologia è quasi per intero desunta dalle categorie (dall'araldica-
feudale...) feudali.
Il contratto di lavoro durevole è un privilegio.
Il rapporto tra lavoratore e impresa è totalmente fondato sulla 'fedeltà' e sul-
la disponibilità dell'operaio ad edeguarsi agli 'umori' e ai capricci del mercato:
come un 'servo della gleba' il lavoratore è legato al suo padrone-feudatario.
'Frammentazione e differenziazione di ceto' prendono il posto dei diritti univer-
sali stabiliti nei contratti collettivi di lavoro: è il cuore del passaggio della rego-
lamentazione di tipo normativo del mercato del lavoro al 'feudalesimo industri-
ale'.




La stessa logica è ripresa in un commento di Marco Revelli, che peraltro è
raffinato storico contemporaneo, al disegno di legge 795/2002 sulla 'Modi-
fica della normativa vigente in materia di immigrazione e di asilo'.
Per Ravelli la persona dell'immigrato è:

"Trasformata in appendice della funzione produttiva. La logica dei rapporti
servili inserita nella modernità contrattuale. Un 'feudalesimo post-moderno',
nel quale al 'padrone', pardon, al datore di lavoro spetterà anche, per legge,
di fornire alloggio e, in caso di rescissione del contratto, di provvedere al
rimpatrio del migrante onde evitare che rimanga, appunto, come 'anima mor-
ta' sul territorio".




L'ultimo esempio di questa carrellata riguarda la Russia del 2000/2010.
Uno dei più famosi giornalisti economici russi, Yuliya Latynina, sostiene che
il sistema del suo paese 'somiglia più al feudalesimo medievale che al moder-
no capitalismo', per gli ostacoli allo sviluppo frapposti dalla normativa fiscale,
per l'esistenza di un debole stato di diritto, per il cattivo funzionamento del
sistema giudiziario, per l'assenza di un serio sistema bancario.....
(A. Musi, Il feudalesimo nell'Europa moderna)  
















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