PRECEdenti capitoli
prosegue con la predica
Riguardo alla storia
della persecuzione delle streghe in Europa, negli anni passati è stato scritto
talmente tanto, che ci si può limitare a rinviare, per maggiori dettagli, al
breve epilogo finale. Parlando di stregoneria, qui non si intende la semplice
magia, ma quella nuova setta diabolica che allora molti ritenevano responsabile
dei terribili misfatti che non sarebbe stato credibile imputare agli eretici o
agli ebrei. Questo nuovo tipo di crimine nacque nella stessa regione in cui
erano cominciati anche i pogrom, a seguito della Grande carestia e della Peste
nera.
Coerentemente, alcune
espressioni che a suo tempo erano state usate contro gli ebrei furono ora
applicate al nuovo crimine: si diceva che le streghe si riunissero in un ‘sabba’
(il giorno di festa degli ebrei) e in Savoia, Delfinato e nella Svizzera
occidentale la loro assemblea era chiamata ‘sinagoga’. I due concetti furono
riuniti in una sola espressione, il ‘sabba delle streghe’, che si è mantenuto
anche dopo che si era persa la memoria delle persecuzioni antiebraiche al tempo
della peste. In un primo tempo per indicare il nuovo crimine ci si servì di
espressioni regionali. Una di queste espressioni, hexereye, originaria della
Svizzera sudoccidentale, divenne il termine più usato nelle regioni di lingua
tedesca per designare il nuovo crimine. Parlando di ‘stregoneria’ (Hexerei) ci
si riferiva, oltre che alla pratica della magia nera, anche ad atti al limite
dell’incredibile, come il patto e il coito con il diavolo, il volo per
raggiungere il sabba, la capacità di trasformarsi in un animale.
Le streghe erano qualcosa di molto diverso dalle ‘donne sapienti’, dalle guaritrici o dalle maghe. Si pensava che possedessero le stesse facoltà che la credenza popolare era solita attribuire alle fate, come: insinuarsi nelle abitazioni attraverso fessure e serrature o sgattaiolare nelle cantine per svuotare intere botti di vino senza che da fuori si potesse notare nulla. Si diceva anche che fossero in grado di divorare un animale e poi ricomporne il corpo, in modo che nessuno potesse rendersi conto di quanto fosse successo.
Potevano far innamorare,
ritrovare cose rubate o smarrite, guarire – ma tutto ciò, nell’interpretatio
christiana, non era che un inganno, poiché in realtà le streghe avevano
fatto un patto col Maligno, con cui erano in combutta anche carnalmente. Il
loro compito principale era arrecare danno. Per questo tra le loro attività
preferite c’era guastare il vino e far ammalare gli animali, provocare malattie
e litigi, uccidere i bambini e, quindi, cibarsene – un’eco dell’accusa di omicidio
rituale –, infine rendere gli uomini impotenti, le donne sterili, le bestie e i
campi infecondi.
Il problema, con le streghe, era che perpetravano i loro delitti in segreto, ragion per cui era molto difficile provare la loro colpevolezza. Per questo nei processi contro di loro un ruolo centrale fu svolto dalla tortura. Tuttavia negli stati europei, a differenza che tra i pirati o i briganti, non si poteva praticare la tortura a piacimento. Secondo il diritto romano, che veniva ancora insegnato nelle università, essa era permessa soltanto a certe condizioni. In alcuni paesi in cui il diritto romano non era stato recepito, come l’Inghilterra, la tortura non era mai consentita. A queste condizioni si potevano ottenere confessioni di stregoneria solo in tre modi: violando le disposizioni di legge, esercitando pressioni illecite sulle sospettate oppure nel caso in cui le accusate ammettessero la propria colpevolezza.
(W. Behringer)
TERZA PARTE
QUESTA PARTE RIGUARDA L’AZIONE GIUDIZIARIA NEL FORO ECCLESIASTICO SIA NEL FORO CIVILE CONTRO GLI STREGONI E TUTTI GLI ERETICI
Questione XIII
Quali avvertenze deve avere
il giudice prima degli
interrogatori da allestire
in carcere e
in camera di
tortura.
Atto ottavo
Cosa
debba fare quindi il giudice appare chiaramente qualora , come esige la giustizia COMUNALE, la strega (o
l’eretico) non venga condannata alla pena capitale se appunto non si dichiara tale per
propria confessione. Benché per gli altri due motivi sia ritenuta sorpresa in
flagrante depravazione eretica, ossia per l’evidenza o meglio per gli indizi
del fatto e per la legittima produzione di testimoni, come si è già accennato
nella prima questione, pur essendo già accusata in tal modo, si tratta ora di
esporla con interrogatori e tormenti alla confessione dei suoi crimini. E
perché la questione sia più chiara, si ponga il caso accaduto a Spira e noto a molti.
Un uomo rispettabile, passando per via, non
aveva voluto accondiscendere all’acquisto di una cosa che una donna gli offriva
in vendita. Allora costei indignatagli gridò alle spalle che entro breve tempo
avrebbe certamente desiderato di avere acconsentito. Questo è press’a poco il
modo di parlare solito delle streghe, quando vogliono provocare stregonerie con
un’ammonizione. Indignato non a torto, l’uomo tornò sui suoi passi per
accertare con quale intenzione avesse pronunciato quelle parole; ed ecco che la
sua bocca, colpita improvvisamente da stregoneria, si storse obliqua fino alle
orecchie, in un’orribile smorfia senza che egli potesse di nuovo distenderla e
per molto tempo rimase con quella deformazione.
Si propone dunque questo fatto al giudice, chiedendo se la donna sia da ritenersi sorpresa in flagrante eresia delle streghe. Occorre rispondere con le parole di Bernardo nella Glossa Ordinaria sul Canne ‘Ad abolendam’, cioè che, come si è accennato nella questione citata, uno può essere ritenuto sorpreso in flagrante in tre modi: ciascuno di questi modi, preso singolarmente, o l’evidenza del fatto o la legittima produzione di testimoni o la propria confessione, la rende strega (o eretico...) e può quindi farla ritenere colta in flagrante.
L’indizio del fatto differisce però dall’evidenza del fatto, poiché è minore dell’evidenza; tuttavia si desume allo stesso modo dalle parole e dalle opere degli stregoni, come già accennato nella settima questione, e si giudica dalle stregonerie provocate non immediatamente ma con il passare del tempo, attraverso minacce anche precedenti. Questa è dunque la conclusione riguardo a simili streghe denunciate che, come già detto, mancarono di una difesa, oppure non ne mancarono in quanto non fu concessa proprio perché non fu richiesta.
Ormai la nostra questione si sposta su quel che il giudice deve fare e sul modo in cui deve procedere all’interrogatorio perché sia detta la verità fino alla punizione capitale. E qui, a motivo delle numerose difficoltà a proposito della stregoneria del silenzio , il giudice deve badare a più aspetti, che verranno dedotti a mano a mano lungo i capitoli successivi. Il primo è che egli non sia subito propenso a sottoporre a interrogatorio la strega ma segua gli avvertimenti di segni certi che emergeranno in seguito. Che egli non debba essere troppo facile agli interrogatori è motivato dal fatto che, se non concorre una costrizione divina a far svanire la stregoneria del Diavolo mediante l’angelo santo, costei sarà resa insensibile a quei dolori che si lascerà fare a pezzi prima di confessare qualche verità.
Ma non per questo
deve tralasciare di farlo sia perché non tutte sono ugualmente irretite in
siffatte stregonerie sia perché talvolta il Diavolo spontaneamente e non
costretto dall’angelo santo permette che la strega confessi i propri crimini.
Per capire questo occorre seguire gli avvertimenti già dati nella seconda parte
di quest’opera sui modi di prestare omaggio al Diavolo. Infatti ci sono streghe
che militano per il Diavolo alcuni anni, per esempio sei, otto o dieci anni,
prima di prestare omaggio, ossia prima di votarsi a lui anima e corpo; altre
invece, rinnegando fin da principio la fede, prestano subito omaggio.
Ma perché il Diavolo le accetta come postulanti per questo lasso di tempo?
Senz’altro
perché nel frattempo può mettere alla prova la strega - o l’Eretico - per
vedere se rinneghi la fede e quindi presti omaggio solo con la bocca e non con
il cuore. Infatti il Diavolo può conoscere l’intimo del cuore solo attraverso
ciò che appare all’esterno e per congettura, come si è visto nella prima parte
a proposito di un punto controverso: se i diavoli possano volgere le menti
degli uomini all’odio o all’amore; tuttavia se ne trovano molte che per
necessità o per miseria sono indotte da altre streghe all’apostasia totale o
parziale della fede ma nella speranza della confessione e quindi di
un’evasione. E proprio queste il Diavolo, sia pure non costretto dall’angelo santo,
abbandona, per cui facilmente confessano i propri crimini. Le altre o gli altri,
invece, che aderirono a lui con il cuore oltre che con le parole, sono da lui
difese con tutte le forze e temprate fino alla stregoneria del silenzio.
Da qui
emerge la soluzione alla questione, riguardo al motivo per cui certe streghe ed
Eretici confessano facilmente , mentre altre no. Infatti, anche se il Diavolo
non viene respinto per virtù divina, tuttavia, le abbandona spontaneamente in
modo che con il turbamento temporale e l’orribile morte spinge alla
disperazione coloro che non avrebbe mai potuto allettare anche nel cuore.
Questo risulta anche dalle loro confessioni sacramentali, in cui asseriscono di
non avere mai aderito volontariamente e di aver fatto la maggior parte delle stregonerie
solo perché costrette dai diavoli.
Ma c’è un’altra differenza: infatti si vede come alcune, dopo la confessione dei crimini, si procurino la morte da sé strozzandosi o impiccandosi. Questa è certamente opera del nemico affinché non ottengano il perdono di Dio mediante la confessione sacramentale che è riservata sopra tutto a quelle che non aderirono a lui volontariamente. Invece le altre, che hanno aderito a lui volontariamente, dopo la confessione dei crimini, egli le minaccia. Ma allora si vede bene come il Diavolo sia costretto ad abbandonare la strega.
La
conclusione è che l’interrogatorio di una strega affinché dica la verità
presuppone esorcizzare un indemoniato. Perciò il giudice non deve agire a
casaccio o essere facile all’interrogatorio eccetto che nella punizione
capitale, come già si è detto. Ma anche in questo processo sia diligente e
faccia in modo da emettere prima la sentenza.
(Heinrich Institor
Jakob Sprenger, Il martello delle streghe)
SEGUITO DELLA PRECEDENTE
IL TERZO ATTO DEL GIUDICE:
BISOGNA INCARCERARLI?
COME
BISOGNA ARRESTARLi?
Ci si
chiede se, dopo aver negato, la strega o l’Eretico debbano essere tenuta in
prigione nel caso in cui coincidono i tre elementi suddetti, vale a dire la
reputazione, gli indizi del fatto e la produzione dei testimoni, o se debba
essere lasciata in libertà dietro cauzione dei garanti fino a quando risponderà
a nuova citazione. Si può rispondere in tre modi, in base a tre diverse
opinioni.
In
primo luogo ci sono alcuni che ritengono che si debbano tenerli in prigione e
non si debba per nessun motivo liberarla dietro cauzione. Questi si basano
sull’argomento trattato nella questione precedente, secondo cui deve essere
considerata come manifestatamente colta in flagrante quando coincidono i tre
indizi. Invece altri dicono che prima dell’incarcerazione possono essere
lasciati in libertà dietro cauzione dei garanti in modo che, se fuggisse si
potrebbe ritenere di avere la prova delle loro eresie; tuttavia se fossero stati
incarcerati per avere fornito risposte negative, non bisogna rilasciarli dietro
cauzione o garanzia, quando i tre indizi suddetti concordano in questo caso,
infatti, non si potrebbe condannarli subito a morte.
Questo,
dicono, si basa sulla consuetudine.
In terzo luogo, altri dicono che non bisogna fornire una regola infallibile, ma che occorre lasciare al giudice il compito di stabilire la gravità della cosa in rapporto alle deposizioni dei testimoni, alla cattiva reputazione della persona e all’eventuale coincidenza degli indizi del fatto. E dicono che bisogna seguire i costumi della regione, concludendo che, se non si può avere nessun notabile come garante e si sospetta una probabile fuga di lui, occorre tenerli in carcere.
Questa
terza opinione sembra la più ragionevole, tanto più che rispetta la giusta
procedura, che consiste in tre punti.
Primo: che la casa della strega o dell’Eretico, per
quanto è possibile, venga perquisita da cima a fondo in tutti gli angoli,
scrigni e cassetti; se si tratta di una strega o di un Eretico famoso, allora
senza dubbio si troveranno gli strumenti di stregoneria, come si è detto sopra,
a meno che non li abbia nascosti in precedenza.
Secondo: se hanno una serva o complici allora
bisogna arrestarli separatamente, anche se non sono stati denunciati, poiché si
presume che non ignorino alcuni segreti della denunciata.
Terzo: al momento dell’arresto, se li si arrestano a casa loro, non le si conceda il tempo di entrare in camera; infatti di solito le streghe e gli Eretici, in quest’occasione, prendono e portano con sé certi strumenti di stregoneria che conferiscono loro la facoltà di restare silenziose.
Da cui nasce un dubbio: è lecito il metodo
che qualcuno usa per arrestare streghe ed Eretici che consiste nel farle
sollevare all’improvviso da terra dai servitori e nel portarle dentro un
cestino o una gabbia in modo che non tocchino terra?
Si
potrebbe rispondere, secondo l’opinione di alcuni canonisti e teologi, che la
cosa è lecita sotto tre aspetti.
Primo, perché, come si è visto in base al pensiero
di molti Dottori il cui parere nessuno osa
respingere, come l’Ostiense e Goffredo, citati nella questione preliminare
della terza parte di quest’opera, è lecito colpire la vanità con la vanità. E
poi l’esperienza di quest’opera e le confessioni delle streghe ed Eretici
mostrano che spesso, arrestate in questo modo, hanno perduto la stregoneria del
silenzio.
Inoltre, moltissime di quelli che dovevano essere bruciati chiedevano che venisse loro permesso almeno di toccare terra con un piede; dopo avere opposto un rifiuto, chiedevano loro perché volessero toccare terra, ed esse rispondevano che toccando terra sarebbero state liberate e molti altri sarebbero stati fulminati.
C’è un
altro motivo: c’è un fatto evidente, come si è detto nella seconda parte
dell’opera, cioè il fatto che nell’esercizio della pubblica giustizia si
spezzano tutte le forze della stregoneria per quanto riguarda il passato; ma
per quanto riguarda il futuro, a meno che intervenga il diavolo con la
stregoneria del silenzio, vengono confessati tutti i crimini.
Diciamo
dunque con l’Apostolo:
Qualunque cosa diciamo o facciamo
avvenga nel nome di Nostro Signore Gesù Cristo.
Se sei
innocente, questo arresto non ti nuocerà.
Terza ragione: secondo i Dottori è lecito scacciare la stregoneria
con opere vane. In questo sono tutti d’accordo, anche se divergono sul fatto
che queste vanità non debbano essere illecite.
(Malleus maleficarum, Strasburgo 1486 – 87)
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