giuliano

giovedì 18 gennaio 2024

(il rigido clima solo...) DI QUEI TEMPI (?!)

 








PRECEdenti capitoli 


circa un rigido clima  


prosegue con la predica 


...della domenica







Riguardo alla storia della persecuzione delle streghe in Europa, negli anni passati è stato scritto talmente tanto, che ci si può limitare a rinviare, per maggiori dettagli, al breve epilogo finale. Parlando di stregoneria, qui non si intende la semplice magia, ma quella nuova setta diabolica che allora molti ritenevano responsabile dei terribili misfatti che non sarebbe stato credibile imputare agli eretici o agli ebrei. Questo nuovo tipo di crimine nacque nella stessa regione in cui erano cominciati anche i pogrom, a seguito della Grande carestia e della Peste nera. 

 

Coerentemente, alcune espressioni che a suo tempo erano state usate contro gli ebrei furono ora applicate al nuovo crimine: si diceva che le streghe si riunissero in un ‘sabba’ (il giorno di festa degli ebrei) e in Savoia, Delfinato e nella Svizzera occidentale la loro assemblea era chiamata ‘sinagoga’. I due concetti furono riuniti in una sola espressione, il ‘sabba delle streghe’, che si è mantenuto anche dopo che si era persa la memoria delle persecuzioni antiebraiche al tempo della peste. In un primo tempo per indicare il nuovo crimine ci si servì di espressioni regionali. Una di queste espressioni, hexereye, originaria della Svizzera sudoccidentale, divenne il termine più usato nelle regioni di lingua tedesca per designare il nuovo crimine. Parlando di ‘stregoneria’ (Hexerei) ci si riferiva, oltre che alla pratica della magia nera, anche ad atti al limite dell’incredibile, come il patto e il coito con il diavolo, il volo per raggiungere il sabba, la capacità di trasformarsi in un animale.




Le streghe erano qualcosa di molto diverso dalle ‘donne sapienti’, dalle guaritrici o dalle maghe. Si pensava che possedessero le stesse facoltà che la credenza popolare era solita attribuire alle fate, come: insinuarsi nelle abitazioni attraverso fessure e serrature o sgattaiolare nelle cantine per svuotare intere botti di vino senza che da fuori si potesse notare nulla. Si diceva anche che fossero in grado di divorare un animale e poi ricomporne il corpo, in modo che nessuno potesse rendersi conto di quanto fosse successo.

 

Potevano far innamorare, ritrovare cose rubate o smarrite, guarire – ma tutto ciò, nell’interpretatio christiana, non era che un inganno, poiché in realtà le streghe avevano fatto un patto col Maligno, con cui erano in combutta anche carnalmente. Il loro compito principale era arrecare danno. Per questo tra le loro attività preferite c’era guastare il vino e far ammalare gli animali, provocare malattie e litigi, uccidere i bambini e, quindi, cibarsene – un’eco dell’accusa di omicidio rituale –, infine rendere gli uomini impotenti, le donne sterili, le bestie e i campi infecondi.




Il problema, con le streghe, era che perpetravano i loro delitti in segreto, ragion per cui era molto difficile provare la loro colpevolezza. Per questo nei processi contro di loro un ruolo centrale fu svolto dalla tortura. Tuttavia negli stati europei, a differenza che tra i pirati o i briganti, non si poteva praticare la tortura a piacimento. Secondo il diritto romano, che veniva ancora insegnato nelle università, essa era permessa soltanto a certe condizioni. In alcuni paesi in cui il diritto romano non era stato recepito, come l’Inghilterra, la tortura non era mai consentita. A queste condizioni si potevano ottenere confessioni di stregoneria solo in tre modi: violando le disposizioni di legge, esercitando pressioni illecite sulle sospettate oppure nel caso in cui le accusate ammettessero la propria colpevolezza.  

(W. Behringer) 





      

 

                                                                           TERZA PARTE 

  

 

QUESTA PARTE RIGUARDA L’AZIONE GIUDIZIARIA NEL FORO ECCLESIASTICO          SIA NEL FORO CIVILE  CONTRO GLI STREGONI E TUTTI GLI ERETICI 

 

 

                                        Questione   XIII                                 

 

 

Quali avvertenze  deve avere  il  giudice prima  degli  interrogatori   da  allestire   in  carcere    e  in  camera  di  tortura. 

 

 

                                              Atto  ottavo

 

 

Cosa debba fare quindi il giudice appare chiaramente qualora , come  esige la giustizia COMUNALE, la strega (o l’eretico) non venga condannata alla pena  capitale se appunto non si dichiara tale per propria confessione. Benché per gli altri due motivi sia ritenuta sorpresa in flagrante depravazione eretica, ossia per l’evidenza o meglio per gli indizi del fatto e per la legittima produzione di testimoni, come si è già accennato nella prima questione, pur essendo già accusata in tal modo, si tratta ora di esporla con interrogatori e tormenti alla confessione dei suoi crimini. E perché la questione sia più chiara, si ponga il caso accaduto a Spira e noto a molti.  

 

Un uomo rispettabile, passando per via, non aveva voluto accondiscendere all’acquisto di una cosa che una donna gli offriva in vendita. Allora costei indignatagli gridò alle spalle che entro breve tempo avrebbe certamente desiderato di avere acconsentito. Questo è press’a poco il modo di parlare solito delle streghe, quando vogliono provocare stregonerie con un’ammonizione. Indignato non a torto, l’uomo tornò sui suoi passi per accertare con quale intenzione avesse pronunciato quelle parole; ed ecco che la sua bocca, colpita improvvisamente da stregoneria, si storse obliqua fino alle orecchie, in un’orribile smorfia senza che egli potesse di nuovo distenderla e per molto tempo rimase con quella deformazione.




Si propone dunque questo fatto al giudice, chiedendo se la donna sia da ritenersi sorpresa in flagrante eresia delle streghe. Occorre rispondere con le parole di Bernardo nella Glossa Ordinaria sul Canne ‘Ad abolendam’, cioè che, come si è accennato nella questione citata, uno può essere ritenuto sorpreso in flagrante in tre modi: ciascuno di questi modi, preso singolarmente, o l’evidenza del fatto o la legittima produzione di testimoni o la propria confessione, la rende strega (o eretico...) e può quindi farla ritenere colta in flagrante. 


L’indizio del fatto differisce però dall’evidenza del fatto, poiché è minore dell’evidenza; tuttavia si desume allo stesso modo dalle parole e dalle opere degli stregoni, come già accennato nella settima questione, e si giudica dalle stregonerie provocate non immediatamente ma con il passare del tempo, attraverso minacce anche precedenti. Questa è dunque la conclusione riguardo a simili streghe denunciate che, come già detto, mancarono di una difesa, oppure non ne mancarono in quanto non fu concessa proprio perché non fu richiesta. 




Ormai la nostra questione si sposta su quel che il giudice deve fare e sul modo in cui deve procedere all’interrogatorio perché sia detta la verità fino alla punizione capitale. E qui, a motivo delle numerose difficoltà a proposito della stregoneria del silenzio , il giudice deve badare a più aspetti, che verranno dedotti a mano a mano lungo i capitoli successivi. Il primo è che egli non sia subito propenso a sottoporre a interrogatorio la strega ma segua gli avvertimenti di segni certi che emergeranno in seguito. Che egli non debba essere troppo facile agli interrogatori è motivato dal fatto che, se non concorre una costrizione divina a far svanire la stregoneria del Diavolo mediante l’angelo santo, costei sarà resa insensibile a quei dolori che si lascerà fare a pezzi prima di confessare qualche verità. 


Ma non per questo deve tralasciare di farlo sia perché non tutte sono ugualmente irretite in siffatte stregonerie sia perché talvolta il Diavolo spontaneamente e non costretto dall’angelo santo permette che la strega confessi i propri crimini. Per capire questo occorre seguire gli avvertimenti già dati nella seconda parte di quest’opera sui modi di prestare omaggio al Diavolo. Infatti ci sono streghe che militano per il Diavolo alcuni anni, per esempio sei, otto o dieci anni, prima di prestare omaggio, ossia prima di votarsi a lui anima e corpo; altre invece, rinnegando fin da principio la fede, prestano subito omaggio.




Ma perché il Diavolo le accetta come postulanti per questo lasso di tempo?

 

Senz’altro perché nel frattempo può mettere alla prova la strega - o l’Eretico - per vedere se rinneghi la fede e quindi presti omaggio solo con la bocca e non con il cuore. Infatti il Diavolo può conoscere l’intimo del cuore solo attraverso ciò che appare all’esterno e per congettura, come si è visto nella prima parte a proposito di un punto controverso: se i diavoli possano volgere le menti degli uomini all’odio o all’amore; tuttavia se ne trovano molte che per necessità o per miseria sono indotte da altre streghe all’apostasia totale o parziale della fede ma nella speranza della confessione e quindi di un’evasione. E proprio queste il Diavolo, sia pure non costretto dall’angelo santo, abbandona, per cui facilmente confessano i propri crimini. Le altre o gli altri, invece, che aderirono a lui con il cuore oltre che con le parole, sono da lui difese con tutte le forze e temprate fino alla stregoneria del silenzio.

 

Da qui emerge la soluzione alla questione, riguardo al motivo per cui certe streghe ed Eretici confessano facilmente , mentre altre no. Infatti, anche se il Diavolo non viene respinto per virtù divina, tuttavia, le abbandona spontaneamente in modo che con il turbamento temporale e l’orribile morte spinge alla disperazione coloro che non avrebbe mai potuto allettare anche nel cuore. Questo risulta anche dalle loro confessioni sacramentali, in cui asseriscono di non avere mai aderito volontariamente e di aver fatto la maggior parte delle stregonerie solo perché costrette dai diavoli.




Ma c’è un’altra differenza: infatti si vede come alcune, dopo la confessione dei crimini, si procurino la morte da sé strozzandosi o impiccandosi. Questa è certamente opera del nemico affinché non ottengano il perdono di Dio mediante la confessione sacramentale che è riservata sopra tutto a quelle che non aderirono a lui volontariamente. Invece le altre, che hanno aderito a lui volontariamente, dopo la confessione dei crimini, egli le minaccia. Ma allora si vede bene come il Diavolo sia costretto ad abbandonare la strega.

 

La conclusione è che l’interrogatorio di una strega affinché dica la verità presuppone esorcizzare un indemoniato. Perciò il giudice non deve agire a casaccio o essere facile all’interrogatorio eccetto che nella punizione capitale, come già si è detto. Ma anche in questo processo sia diligente e faccia in modo da emettere prima la sentenza.

 

(Heinrich Institor Jakob Sprenger, Il martello delle streghe)

                                                                                                                                          

 

                                     SEGUITO  DELLA  PRECEDENTE  

 

                                      IL TERZO ATTO DEL GIUDICE:

 

                                       BISOGNA INCARCERARLI?

 

                                    COME  BISOGNA ARRESTARLi?

 

 

Ci si chiede se, dopo aver negato, la strega o l’Eretico debbano essere tenuta in prigione nel caso in cui coincidono i tre elementi suddetti, vale a dire la reputazione, gli indizi del fatto e la produzione dei testimoni, o se debba essere lasciata in libertà dietro cauzione dei garanti fino a quando risponderà a nuova citazione. Si può rispondere in tre modi, in base a tre diverse opinioni.

 

In primo luogo ci sono alcuni che ritengono che si debbano tenerli in prigione e non si debba per nessun motivo liberarla dietro cauzione. Questi si basano sull’argomento trattato nella questione precedente, secondo cui deve essere considerata come manifestatamente colta in flagrante quando coincidono i tre indizi. Invece altri dicono che prima dell’incarcerazione possono essere lasciati in libertà dietro cauzione dei garanti in modo che, se fuggisse si potrebbe ritenere di avere la prova delle loro eresie; tuttavia se fossero stati incarcerati per avere fornito risposte negative, non bisogna rilasciarli dietro cauzione o garanzia, quando i tre indizi suddetti concordano in questo caso, infatti, non si potrebbe condannarli subito a morte.

 

Questo, dicono, si basa sulla consuetudine.




In terzo luogo, altri dicono che non bisogna fornire una regola infallibile, ma che occorre lasciare al giudice il compito di stabilire la gravità della cosa in rapporto alle deposizioni dei testimoni, alla cattiva reputazione della persona e all’eventuale coincidenza degli indizi del fatto. E dicono che bisogna seguire i costumi della regione, concludendo che, se non si può avere nessun notabile come garante e si sospetta una probabile fuga di lui, occorre tenerli in carcere.

 

Questa terza opinione sembra la più ragionevole, tanto più che rispetta la giusta procedura, che consiste in tre punti.

 

Primo: che la casa della strega o dell’Eretico, per quanto è possibile, venga perquisita da cima a fondo in tutti gli angoli, scrigni e cassetti; se si tratta di una strega o di un Eretico famoso, allora senza dubbio si troveranno gli strumenti di stregoneria, come si è detto sopra, a meno che non li abbia nascosti in precedenza.

 

Secondo: se hanno una serva o complici allora bisogna arrestarli separatamente, anche se non sono stati denunciati, poiché si presume che non ignorino alcuni segreti della denunciata.




Terzo: al momento dell’arresto, se li si arrestano a casa loro, non le si conceda il tempo di entrare in camera; infatti di solito le streghe e gli Eretici, in quest’occasione, prendono e portano con sé certi strumenti di stregoneria che conferiscono loro la facoltà di restare silenziose.

 

Da cui nasce un dubbio: è lecito il metodo che qualcuno usa per arrestare streghe ed Eretici che consiste nel farle sollevare all’improvviso da terra dai servitori e nel portarle dentro un cestino o una gabbia in modo che non tocchino terra?


Si potrebbe rispondere, secondo l’opinione di alcuni canonisti e teologi, che la cosa è lecita sotto tre aspetti.

 

Primo, perché, come si è visto in base al pensiero di molti Dottori il cui parere nessuno osa respingere, come l’Ostiense e Goffredo, citati nella questione preliminare della terza parte di quest’opera, è lecito colpire la vanità con la vanità. E poi l’esperienza di quest’opera e le confessioni delle streghe ed Eretici mostrano che spesso, arrestate in questo modo, hanno perduto la stregoneria del silenzio.




Inoltre, moltissime di quelli che dovevano essere bruciati chiedevano che venisse loro permesso almeno di toccare terra con un piede; dopo avere opposto un rifiuto, chiedevano loro perché volessero toccare terra, ed esse rispondevano che toccando terra sarebbero state liberate e molti altri sarebbero stati fulminati.

 

C’è un altro motivo: c’è un fatto evidente, come si è detto nella seconda parte dell’opera, cioè il fatto che nell’esercizio della pubblica giustizia si spezzano tutte le forze della stregoneria per quanto riguarda il passato; ma per quanto riguarda il futuro, a meno che intervenga il diavolo con la stregoneria del silenzio, vengono confessati tutti i crimini.

 

Diciamo dunque con l’Apostolo:

 

Qualunque cosa diciamo o facciamo avvenga nel nome di Nostro Signore Gesù Cristo.

 

Se sei innocente, questo arresto non ti nuocerà.

 

Terza ragione: secondo i Dottori è lecito scacciare la stregoneria con opere vane. In questo sono tutti d’accordo, anche se divergono sul fatto che queste vanità non debbano essere illecite.

 

(Malleus  maleficarum, Strasburgo 1486 – 87)        





 

        

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