giuliano

mercoledì 14 ottobre 2020

SE HO TURBATO L'ASTA DELLE VOSTRE PASSIONI (15)

 










Precedenti capitoli...:


Senza importunar lor Signori (1/14)


Ed ovviamente prosegue con la Storia di un Eretico...:










ovvero, Sogni e Realtà di un Eretico (Primo capitolo)


& l'immancabile processo... (Secondo capitolo)








Per ciò di cui ‘accusato’, cioè di aver offeso, o meglio di aver esercitato il dono raro della Ragione accompagnata dall’Intelletto, e da diverso intendimento circa i parametri della Vita, adopero di nuovo l’‘offesa’ dacché taluni per offesa intendono Verità tacitata, per poter così smascherare la parte lesa nell’esercizio fraudolento della Legge, o almeno, del falso intendimento unito allo scorretto esercizio della stessa, giacché qualcuno pensa ad uso e consumo del privato cittadino e non della comunità intera.

 

Specifico, per ‘privato cittadino’ ‘intendesi’ colui e coloro che con l’improprio esercizio dei suoi capitoli non rapportandoli al valore collettivo della verità, tendono ad farne un personale esercizio ginnico, inscenando frodi e misfatti, a danno della vittima, e altresì, cosa ancor peggiore, richiamandosi poi nei termini della Legge.

 

(ti prego amor mio non cadere mentre corri per poi incolparmi del tuo 'difettevole' cammino!)




 Si badi bene, non sono Mosè disceso dal monte con le Tavole della Legge, anzi evito ogni giuramento sul Tomo a quelle congiunto, però quando mi siedo assiso sul Giardino del loro intendimento specificato nell’interpretazione della Legge ed apostrofo Rima, qualcuno e non certo il comune Dio, raccomanda di non cogliere la Mela.

 

In queste quote - di rimando rispondo - …signor mio, impossibile un frutto così raro e proibito, un frutto semplice e saporito, anche se piccolo acerbo aspro o a forma di granata, più noto melograno, impossibile coltivare questa delizia; regnano more, buone radici fiori rari, cervi e ottimi arbusti, piante mozzate, e falegnami inerpicati per alti rami in ragione dell’eterno focolare.




 Non certo Giuseppe e il suo stanco asinello non ancor mortadella, accompagnato dalla povera Natura Maria: Cibele suo cognata riposa innominata stanca ammalata nella stalla della baita, nessuno più la reclama in ricordo solo qualche misera roccia là ove sgorga qualche preziosa lacrima ancor non intubata. Preferiscono frate luppolo distillato nell’officina al sapor d’ortica, con quello si corre come il vento della parabola.  

 

…Impossibile coltivare tantomeno rubare una mela, meglio la patata, un tubero sì saporito grande o piccolo dolce sfamare ed appagare ogni appetito con cui proseguire codesto cammino, mentre loro signori, dotti allevatori e coltivatori adoratori di uno strano Dio, lo cercano in ricordo della Legge della nota parabola, per poi dire e riferire al sommo Capo, di averlo incontrato forse senza mascherina alcuna vicino al rifugio non ancora stalla, ed accompagnato, precisano, da una strana Natura…




 Verificano da quell’altezza o bassezza (sapete anche qui dipende molto dai punti di vista) senza mela, di averlo avvistato, incontrato, era anche un po’ stanco, una faccia da pazzo, sciupato, guardava una stalla dismessa e ringraziava una bestia che gli aveva accarezzato ogni Pensiero ben meditato.

 

Ed il popolo in odor di Legge a difesa dell’intero gregge, sperava che almeno quella con cui accompagnato reclamasse ululato e richiamarsi al senso della comune Legge, così altamente interpretata nonché applicata!




 Si raccontò molti ani dopo che scesero a Valle senza Tavole e Legge (Eretici con gregge e pecunia al soldo di dio… perBacco!), solo quelle poste ben al di fuori di questo vasto ‘piano rialzato’; qualcuno mi dicono, anche mansardato, i lavori legiferati per il ‘comune’ intento della Ragione, prevedono Tavole e tavolate conformi al dovuto piano regolatore rettamente interpretato (scusate non comprendo il dialetto mangio fuori il riparo con tutto il sudario dismesso): ovvero si prega di non sporcare in alta quota e far defecare il proprio cane, qualsiasi contravventore sarà severamente punito sino all’uscio del proprio tugurio.

 

Ed altresì si prega di non far baccano e di non parlare e/o offendere aggredire ed imprecare altro dio eccetto quello pregato in nome e per conto delle Tavole tavolate rettamente e devotamente interpretate… perBacco questo non capisce niente!…




Proviamo a leggerne qualcuna solo per dire loro che anche se il tutto rinforzato con la pietra è giusto non scagliarla fuor di mano non essendo neppure Golia (ma un povero pagano con mascherina), quello cioè assiso un po’ più in alto o in basso, sapete dipende molto dai punti di vista, per contare l’intero gregge uno ad uno e farne retta pecunia di pontida…

 

Lui di Legge davvero se ne intende, ed assieme a ‘Facciatonda’, colei anche detta ‘parte offesa’, congiuntamente in odor di matrimonio, promettono vendetta; in Verità dono a loro giusta benedizione, di rimando gli rispondo con una Rima, sia benedetto il vostro amore, ai Promessi Sposi mai sia vietato questo passo di danza proibito…

 

Magari è bene rispettare i dovuti orari della Ragione!

 

A noi la veglia della festa con la quale si propizia il senso della Legge intera…

 

Speriamo solo non facciano alba, e dalla notte procedano alla successiva ancora, ed ancora una…

 

Sino alla spiaggia della Vela…




 Leggiamo loro talune ‘Eresie’, solo per ricordare ove dimora sia il danno che la Ragione (ed anche qui fra ciò che divide eresia e legge c’è molto da intendere)…. 

 

Non imprechi per favore!




 1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro.

 

2. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto all’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

 

3. Concussione – 317 c.p. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.   

 

4. Corruzione per l’esercizio della funzione– 318 c.p.  Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

 

5. False comunicazioni sociali – art. 2621 c.c. / Fatti di lieve entità - art. 2621-bis cc Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.




6. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

 

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

 

A) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

 

B) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

 

C) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;


D) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

 

7. Associazione a delinquere – art. 416, a esclusione del sesto comma, c.p. 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

 

A. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

 

B. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

 

C. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

 

D. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

 

8. Associazione di tipo mafioso – art. 416-bis c.p. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da 10 a 15 anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 12 a 18 anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni nei casi previsti dal primo comma e da 15 a 26 anni nei casi previsti dal secondo comma.

 

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

 

9. Scambio elettorale politico – mafioso – art. 416-ter c.p. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.  

 

10. Inquinamento atmosferico – d.lgs. 152/2006, art. 279 2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti Allegato 1 - Modello di Organizzazione e Gestione Aggiornamento – Luglio 2018 60 imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.






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